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NORMATIVA

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale

Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministro della Salute

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15

Regolamento di attuazione della legge 3 luglio 2000, n. 15

 

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale

PREMESSA

Considerato che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

SI PROCLAMA:

Articolo 1

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Articolo 2

a) Ogni animale ha diritto al rispetto;

b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;

c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Articolo 3

a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.

Articolo 4

a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5

a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6

a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita'; b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8

a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell' animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9

Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà' e dolore.

Articolo 10

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell' uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

Articolo 11

Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12

Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13

a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Articolo 14

a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell' animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

[ Traduzione italiana di Laura Girardello ]

Lo spirito della D. U. D. A.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Animale è stata proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi. Il suo testo è stato redatto, nel corso di riunioni internazionali, da personalità appartenenti al mondo scientifico, giuridico e filosofico e alle principali associazioni mondiali di protezione animale. Tale Dichiarazione costituisce una presa di posizione filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie. All'alba del XXI secolo essa propone infatti all'uomo le norme di un' ETICA che dovrebbe essere fermamente e chiaramente espressa nel mondo attuale, già così turbato, minacciato di distruzione e nel quale violenza e crudeltà esplodono in ogni istante.
L' EGUALITARISMO della "Dichiarazione" deve essere ben compreso: l'affermazione dell'art. 1: "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza "non esprime un'eguaglianza di fatto tra le specie,ma un'eguaglianza di diritti,non nega cioè le evidenti differenze di forme e di capacità esistenti tra gli animali, ma afferma il diritto alla vita di tutte le specie nel quadro dell'EQUILIBRIO NATURALE.
L' uomo, nel corso del tempo, ha stabilito un codice di diritti relativi alla propria specie; ma, nei confronti dell'universo, non dispone di alcun particolare diritto. L'uomo è, in effetti, una delle specie animali terrestri, e una delle più recenti comparse sulla terra. La Vita non appartiene alla specie umana, l'uomo non è nè il creatore nè il detentore; la vita appartiene tanto all'insetto che al pesce, tanto al mammifero che all'uccello.
L' uomo ha invece creato nel mondo vivente una gerarchia arbitraria che non esiste in natura, tenendo conto solamente della propria utilità.
Questa gerarchia antropocentrica ha condotto allo SPECISMO, che consiste nell'adottare un atteggiamento differente secondo le specie, nel distruggerne alcun proteggendone altre, nel dichiarare che certe specie sono "utili", altre "nocive", o "crudeli". Per causa dello SPECISMO alcuni proteggono il cane e il gatto, mentre non si preoccupano degli animal selvatici imprigionati negli zoo, oppure proteggono le aquile e perseguitano le talpe.
Per specismo si è riservata "l'intelligenza" all'uomo e si è concesso "l'istinto" all'animale. Lo specismo ha anche indotto l'uomo a ritenere che l'animale non soffrisse come lui, per poterlo usare e sfruttare Come il "razzismo", che nega a certi uomini quei diritti che altri uomini si attribuiscono, si può definire un CRIMINE CONTRO L' UMANITA', così lo "specismo", che stabilisce una gerarchia di diritti nel mondo, è un CRIMINE CONTRO LA VITA .
I principi della "Dichiarazione" aiutano l' umanità a ritrovarsi in armonia con l'universo. Non hanno certamente lo scopo di far regredire l'uomo alla vita primitiva, ma tendono a indurlo al RISPETTO PER LA VITA , perchè l' uomo ha il DOVERE, per il bene di tutta la COMUNITA' BIOLOGICA alla quale APPARTIENE e dalla quale DIPENDE, di rispettare la Vita in tutte le sue forme.
La D.U.D.A. proponeva nel 1978 regole di comportamento umano nei vari settori in cui l'uomo si incontra e/o si scontra con la natura e gli animali:
-rispetto per gli habitat e per gli animali selvatici (quindi rinuncia o riduzione di caccia e pesca);
- rinuncia all'uso di animali per divertimento o pseudocultura (zoo e circhi);
- rinuncia all'addomesticamento autoritario di alcune specie:
a) per fini alimentari (allevamenti intensivi, trasporti, macellazioni)
b) per fini commerciali e sportivi (cani, gatti, cavalli e altri animali)
c) per l'abbigliamento (animali da pelliccia);
- rinuncia all'uso di animali per la ricerca biomedica, industriale, cosmetica, didattica,ecc.;
- rinuncia ai maltrattamenti, alle crudeltà, agli abbandoni di animali domestici;
- rinuncia all'uso, alla tortura, all'uccisione di animali a scopi di divertimento (corride, combattimenti di cani, rodei, corse, feste sadiche, ippica)
L' ETICA BIOLOGICA della "Dichiarazione" non ha certo lo scopo di far dimenticare la lotta contro la miseria dell'uomo, contro la fame, la guerra, la tortura, l'egoismo, ma induce l'umanità a ritrovare il suo posto tra le specie viventi e ad integrarsi in un nuovo equilibrionaturale,condizione fondamentale per la propria sopravvivenza.
Ciò significa che la specie umana deve modificare il suo modo di pensare per rinunciare progressivamante alla sua attitudine antropocentrica, come ad ogni comportamento zoolatrico, per adottare un comportamento BIOCENTRICO fondato sulla tutela della Vita. In questo senso la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale è una tappa importante della cultura umana.

Significato ecologico del documento

Alla luce dei più recenti studi della moderna biologia la "Dichiarazione" propone le norme di un' etica fondata sul diritto all'esistenza di tutte le specie, nel quadro dell'equilibrio naturale. Ne deriva per l'uomo il dovere di rispettare la Vita in tutte le sue forme nel rispetto dell'UNITA' e, al tempo stesso, della DIVERSITA' degli esseri viventi; ne deriva ancora l'impegno ad una lotta pacifica ma ferma per ridurre ed eliminare la sofferenza, la tortura, la distruzione nell'ambito della comunità biologica a cui l'uomo appartiene e dalla quale dipende.

Ogni specie, ogni individuo contribuisce, con la sua originalità, ad assicurare la stabilità dinamica della biosfera e dunque la sopravvivenza di tutti i suoi componenti. Ogni specie, ogni individuo possiede dunque DIRITTI NATURALI ad un'esistenza degna. La specie umana ha invece iniziato un'autoritaria gestione dell'economia biologica, gestione che è assicurata da una continua gerarchizzazione delle specie e degli individui, riferita esclusivamente alle possibilità di un gruppo culturale usato come unità di misura.

L'addomesticazione totalitaria della Natura da parte dell'uomo è avvenuta a prezzo di sofferenze, distruzioni e uccisioni di specie ed individui fino a minacciare d'esitinzione l'Evoluzione e l'esistenza di tutta la biosfera.

Poichè l'uomo ha superato il limite oltre il quale l'equilibrio naturale può essere definitivamente sconvolto, con danno irreversibile anche per la specie umana, è necessario limitare quei diritti sul mondo che l'uomo si è sconsideratamente arrogato.

Tale documento è quindi una proposta operativa per un impegno di vita che si realizzi nel rifiuto del consumismo, dello spreco, dello sfruttamento e nella gestione equa delle risorse, nella scelta di beni essenziali nel rispetto dell'equilibrio biosferico sia nel settore produttivo che in campo scientifico, culturale e del tempo libero.

Sul piano giuridico la Dichiarazione indica una strada per il riconoscimento e la tutela dei diritti dell'animale considerato non in relazione al possesso,all'affetto o all'utile ecologico dell' uomo, ma come soggetto, individuo, portatore di interessi vitali.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, redatta dalla Lega internazionale dei diritti dell'animale, è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico e scientifico; successivamente è stata proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978, presenti Remy Chauvin, etologo e scrittore, Alfred Kastler, premio Nobel per la fisicia, S.E. Hamza Boubakeur, rettore dell' Istituto Mussulmano della Moschea di Parigi, il prof. Georges Heuse.

La delegazione italiana era costituita dalla dr. Laura Girardello, dal dr. Giovanni Peroncini, dal prof. Mario Girolami e dalla prof. Clara Genero.

 

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Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministro della Salute

(Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani)

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Articolo 1

1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
i) il taglio della coda;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Articolo 2

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Articolo 3

1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Articolo 4

1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 5

1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non controllata rilevati, nonche' dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumita' pubblica.
3. L'autorita' sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermita'.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Articolo 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006


Il Ministro: Turco


Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
Allegato:

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

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LEGGE 3 luglio 2000, n. 15.
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.
Finalità

1. La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.

Art. 2.
Istituzione dell'anagrafe canina

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.
3. L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso sistemi informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'informatizzazione dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, è effettuata dall'Assessore per la sanità, ripartendo alle aziende unità sanitarie locali le somme stanziate dall'articolo 27 in funzione della popolazione umana residente nell'ambito territoriale di ciascuna azienda.

Art. 3.
Obbligo della iscrizione

1. I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
2. Per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione dell'anagrafe il termine di cui al comma 1 decorre dall'istituzione dell'anagrafe.
3. I cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella Regione siciliana, devono essere registrati entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
4. I cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni e dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti all'anagrafe entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella Regione siciliana. L'iscrizione, in tal caso, è effettuata presso l'anagrafe canina dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
5. Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.
6. I medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalarlo entro sette giorni al comune ed all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.
7. All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe ed alla violazione dell'obbligo di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila.
8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30 milioni qualora l'inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4, che possano essere utilizzati per i combattimenti.

Art. 4.
Norme di attuazione

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità, con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 10, emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.
3. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale, le tariffe di cui al comma 6 dell'articolo 11 e al comma 6 dell'articolo 14, nonchè le sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 5.
Operazioni di anagrafe

1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell'animale, ove prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalità degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall'articolo 6. La fotografia va comunque prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti.
2. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali richiedono all'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) i dati relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio della Regione siciliana.
3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore del cane, dai medici veterinari liberi professionisti o da quelli dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali deve seguire l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve essere esibita a richiesta delle autorità.
4. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.
5. Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto di cui all'articolo 4.

Art. 6.
Identificazione e tatuaggio elettronico

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.
2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati dall'azienda unità sanitaria locale, al momento stesso della compilazione della scheda anagrafica.
3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. Sono a carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale.
4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla presente legge.

Art. 7.
Codice identificativo

1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi:
a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del proprietario o detentore del cane;
b) la sigla della provincia;
c) il numero progressivo attribuito all'animale;
d) la lettera 'S' per i cani sterilizzati.
2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo della loro permanenza nel territorio regionale vengono iscritti nell'anagrafe canina della Regione siciliana, sono identificati in conformità alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella regione di provenienza non siano compatibili con quelli previsti dalla presente legge.
3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice di riconoscimento.

Art. 8.
Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:
a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
b) il cambio della propria residenza;
c) la morte dell'animale;
d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario.
4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.

Art. 9.
Abbandono di animali

1. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito.
2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'articolo 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.
3. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5 dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Art. 10.
Commissione per i diritti degli animali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
2. La commissione è composta:
a) dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della sanità con funzioni di segretario;
c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti alla presente legge;
d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali individuati dalla Giunta regionale;
e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19. I rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili;
g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o animaliste.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.
4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.

Art. 11.
Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero

1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonchè la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.
2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12 e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'articolo 18.
3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.
4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15.
6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area di sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste.

Art. 12.
Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici

1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanità. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali ospitati è assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.
6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio attrezzato.
7. Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema di sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi.

Art. 13.
Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture.
2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.
3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo della gestione della struttura.

Art. 14.
Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi

1. I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.
2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo sanitario.
3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede all'accertamento del codice di identificazione e, ove sia possibile identificare il proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite comunicazione telefonica o telegrafica.
4. A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe, il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina, deve essere avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura o del ritrovamento dell'animale.
5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario è obbligato al ritiro dell'animale entro quindici giorni dalla ricevimento della raccomandata.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il decreto di cui all'articolo 4.
7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 del presente articolo ed al comma 3 dell'articolo 16:
a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) i titolari di pensioni sociali.
8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o animaliste, alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertà.

Art. 15.
Controllo della popolazione canina

1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 3.
2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.
3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati. Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 11.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 16.
5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 14.
6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.
7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3.
8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

Art. 16.
Controllo delle nascite

1.  Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni.
2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche che consentano di preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli animali stessi.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione.
4.  I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono sterilizzati gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta successivamente all'affidamento.

Art. 17.
Norme di tutela igienica della collettività

1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.
4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.

Art. 18.
Protezione dei gatti in libertà

1. E' fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. E' fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresì la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o animalista.
4. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad apporre mediante tatuaggio la lettera 'S', e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista, se viene da questa richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate.
6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 l'impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
7. L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad autorizzazione regionale. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui proprietari non sono più in condizioni di provvedere al loro mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanità pubblica veterinaria della aziende unità sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4 dell'articolo 15.
9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in libertà nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità permanente viene affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.

Art. 19.
Albo regionale

1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità.
3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.

Art. 20.
Contributi per i rifugi sanitari

1. L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L'Assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la sanità provvede a determinare i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i controlli da esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'articolo 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non può superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalità previste dalla presente legge.

Art. 21.
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera di cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle competenti aziende unità sanitarie locali in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle stabilite dall'Assessore per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 30 giugno 1990, n. 31.

Art. 22.
Promozione educativa

1. La Regione in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le autorità scolastiche, con le università e con le associazioni protezionistiche o animaliste promuove programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore per la sanità approva piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area di sanità pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale ausiliario operante nella medesima, nonché iniziative di educazione sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.

Art. 23.
Cimiteri per animali d'affezione

1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.

Art. 24.
Divieto di combattimento fra animali

1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà.
2. E' sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'articolo 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.

Art. 25.
Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere rinnovate secondo le modalità previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 11.
3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non può superare quello previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.

Art. 26.
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila.
2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione, prevista dal comma 4 dell'articolo 9, è maggiorata delle spese di custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.

Art. 27.
Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 9.327 milioni così ripartita:

Anni: 
2000
2001
2002
Articoli 2 e 6 (anagrafe canina) L. 400 L. 800 L. 400
Articolo 11 (custodia animali) L. 100 L. 200 L. 100
Articolo 20, commi 1 e 2 (contributi) L. 470 L. 2.000 L. 2.000
Articolo 20, comma 5 (contributi di gestione) L. 357 L. 700 L. 1.000
Articolo 21 (indennità danni da animali randagi) L: 100 L. 200 L. 200
articolo 22 (inform.ne, aggiorn.to ed educazione sanitaria) L. 100 L. 100 L. 100
Totale 
L. 1.567 L. 4.000 L. 3.800

2. All'onere di lire 1.527 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 si provvede con le somme assegnate alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
3. Gli oneri di lire 7.800 milioni ricadenti per lire 4.000 milioni nell'esercizio 2001 e per lire 3.800 milioni nell'esercizio 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002 - codice 01.08.02 (accantonamento 1001).
4. Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato effettuate ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 vengono iscritte in bilancio su proposta dell'Assessore per la sanità nel rispetto delle finalità della presente legge e secondo le percentuali fissate dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991.

Art. 28.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 luglio 2000.

 

CAPODICASA 

Assessore regionale per la sanità 

LO MONTE 

 

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DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7.
Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'art. 2;
Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 4 che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione;
Sentita la commissione per i diritti degli animali, nominata con decreto del Presidente della Regione n. 9/serv. 1°/S.G. del 12 gennaio 2005;
Sentita, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la Federazione regionale degli ordini dei medici veterinari della Sicilia per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Palermo;
Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che nell'adunanza del 26 settembre 2006 ha reso il parere n. 658/2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 28 novembre 2006;
Emana il seguente regolamento:

Art.  1.
Identificazione dei cani

1.  Il cane iscritto all'anagrafe è identificato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro del collo, nel terzo inferiore, tra la mandibola e la spina della scapola.
2.  La struttura del codice identificativo deve essere conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785, i transponder devono essere conformi alla norme ISO 11784 e ISO 11785 che prevede un codice numerico a 15 cifre.
3.  Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, qualora debba essere iscritto all'anagrafe un cane appartenente alle razze di seguito elencate, il proprietario dovrà produrre la fotografia dell'animale che dovrà essere allegata alla scheda anagrafica di cui all'allegato IX.
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività
1)  american bulldog;
2)  dogo argentino;
3)  fila brazileiro;
4)  pit bull;
5)  pit bull mastiff;
6)  pit bull terrier;
7)  tosa inu.

Art.  2.
Convenzioni per la custodia dei cani catturati e per la gestione delle colonie feline

1.  I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all'albo regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato III.
2.  Alle associazioni iscritte all'albo regionale può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di cui all'Allegato IV.
3.  I comuni possono inoltre stipulare apposite convenzioni con le associazioni iscritte all'albo regionale, per il censimento e la gestione delle colonie feline in stato di libertà, sulla base dello schema di cui all'Allegato V.
Art.  3.
Spese per la custodia degli animali randagi e per le colonie feline in libertà

1.  Ai sensi dell'art. 20, comma 7, dell'art. 11, comma 6 e dell'art. 18, comma 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati e per la gestione dei rifugi sanitari pubblici, nonché per il censimento e la gestione delle colonie feline, è indicata nella sottostante tabella:

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Art.  4.
Spese a carico dei proprietari per la custodia degli animali

1.  Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 sono indicate nella sottostante tabella le spese a carico del proprietario per la custodia e il mantenimento degli animali custoditi nel rifugio sanitario.
2.  Sono esenti dal pagamento delle spese i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale.





3.  Per ogni altra terapia specialistica che si rendesse necessaria in relazione all'età ed alle condizioni fisiche dell'animale e che sarà praticata secondo le prescrizioni del medico veterinario competente, dovranno essere applicate le tariffe minime previste dal tariffario dell'Ordine dei medici veterinari della provincia.
4.  Sulla scheda clinica dell'animale, pertanto, dovrà essere riportato l'importo della tariffa applicata per l'esecuzione della terapia necessaria.
5.  Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza al rifugio.
6.  L'importo totale delle spese sostenute dal gestore sarà comunicato al comune per permettere il preventivo rimborso della somma, comprensiva della eventuale sanzione, da parte del proprietario dell'animale che, all'atto del ritiro dello stesso, presenterà copia della ricevuta di pagamento.

Art.  5.
Requisiti delle strutture pubbliche e private

1.  I requisiti strutturali, gestionali nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei rifugi sanitari pubblici e privati e dei rifugi per il ricovero pubblici e privati sono quelli individuati nell'Allegato I.
2.  Al fine di garantire condizioni di benessere adeguate alla specie sono individuati nell'Allegato II i requisiti minimi che debbono possedere i rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti.
Art.  6.
Controllo della popolazione canina e felina

1.  Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, i comuni, d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale, stipulano protocolli d'intesa che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline secondo il protocollo operativo di cui all'allegato VI.
2.  Gli interventi di sterilizzazione sui cani adottati sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 o presso i rifugi sanitari pubblici, se richiesti entro 30 giorni dall'affido.
3.  Gli interventi di sterilizzazione sui cani di proprietà iscritti all'anagrafe e sui gatti di proprietà, sono effettuati da medici veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore in base alle tariffe minime individuate dal tariffario dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.
4.  Sono esenti dal pagamento delle spese per gli interventi di sterilizzazione i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale.
5.  Gli interventi di sterilizzazione sui gatti, i cui proprietari non sono più in condizione di provvedere al loro mantenimento, affidati dal sindaco alle associazioni protezionistiche o animaliste, sono effettuati gratuitamente a cura dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e presso i rifugi sanitari pubblici.

Art.  7.
Autorizzazione dei medici veterinari liberi professionisti

1.  Ai fini dell'autorizzazione, di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, i medici veterinari liberi professionisti presentano apposita richiesta di autorizzazione di cui all'Allegato VII al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale ove prevalentemente il medico veterinario libero professionista esplica la sua attività.
2.  L'autorizzazione di cui all'Allegato VIII consente di effettuare le operazioni di anagrafe e di aggiornamento dell'Anagrafe canina informatizzata, di operare su tutto il territorio di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale ed è subordinata all'impegno del libero professionista ad attenersi a quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e dal presente regolamento.
3.  In particolare dovrà essere garantita la disponibilità di lettori rispondenti alle normative ISO 11784 e ISO 11785 e la possibilità di collegarsi all'Anagrafe canina informatizzata.
4.  In caso di mancato rispetto delle condizioni previste, l'Azienda unità sanitaria locale provvede alla revoca del provvedimento di autorizzazione.
5.  I medici veterinari liberi professionisti autorizzati, ai fini della corretta gestione dell'anagrafe a priori, dovranno utilizzare esclusivamente microchip rispondenti alle normative ISO 11784 e ISO 11785.

Art.  8.
Sanzioni

1.  Ai sensi dell'art. 4, comma 3, le violazioni alle disposizioni della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, sono adeguate secondo le disposizioni di seguito riportate che tengono conto delle rilevazioni ISTAT dall'anno 2001 all'anno 2005:



Art.  9.
Limiti di applicazione e deroghe

1.  I requisiti generali strutturali e gestionali di cui all'Allegato I si applicano quale disciplinare tecnico per l'autorizzazione delle strutture ex novo.
2.  I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi agli specifici requisiti previsti nell'Allegato I entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
3.  I rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti devono adeguarsi ai requisiti minimi di cui all'Allegato II, entro 2 anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
4.  Il mancato adeguamento nei termini previsti ai superiori punti 2 e 3 comporta la decadenza dell'autorizzazione previa diffida ad adempiere.

Art.  10.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 12 gennaio 2007.

 

CUFFARO 

Assessore regionale per la sanità 

LAGALLA 

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 marzo 2007, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 20.

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